Cass. pen. n. 1555 del 9 marzo 1994
Testo massima n. 1
Attesa la natura essenzialmente civilistica (salvo specifici aggiustamenti) della procedura per il riconoscimento del diritto alla riparazione per errore giudiziario (così come di quella per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione), deve ritenersi applicabile, con riguardo al mandato alle liti, il combinato disposto di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., per cui la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d'appello è riservata al difensore munito di procura speciale, da rilasciare nelle forme prescritte per il processo civile.
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