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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3216 del 14 novembre 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3216 del 14 novembre 1997

Testo massima n. 1

Attesa la possibilità di formazione progressiva del giudicato penale, e considerato che l’irrevocabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.p., dà luogo, di regola, all’esecutività della decisione, deve ritenersi che, in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi tanto con riguardo all’affermazione di responsabilità quanto con riguardo alla determinazione della relativa pena, legittimamente quest’ultima possa essere messa in esecuzione. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente, in un caso in cui si era proceduto per più reati uniti per continuazione, si fosse messa in esecuzione la pena relativa al reato base, in pendenza di giudizio di rinvio avente ad oggetto unicamente il reato satellite ].

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