Cass. civ. n. 20337 del 23 luglio 2024
Testo massima n. 1
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diffusione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini - Liceità - Condizioni - Nozione di "essenzialità" dell'informazione - Valutazione e motivazione - Art. 329 c.p.p. - Irrilevanza.
La divulgazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall'art. 139 d.lgs. n. 196 del 2003 ed ai sensi dell'art. 137 del citato d.lgs. e, cioè, solo se la stessa è essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico, requisito rimesso all'accertamento e alla valutazione, caso per caso, del giudice di merito, tenuto ad indicare analiticamente le ragioni per le quali lo ritenga integrato, non assumendo rilievo l'art. 329 c.p.p., avente la diversa finalità di tutela del segreto delle indagini preliminari nel processo penale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329