Cass. civ. n. 20340 del 14 luglio 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento d’ufficio ex art. 2103, comma 8, c.c. - Rinvio alla nozione ad opera dei contatti collettivi che non definiscono ulteriormente la nozione stessa - Presupposti - Spostamento della sede da un luogo ad un altro - Configurabilità - Esclusione.
La nozione di trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., alla quale deve intendersi facciano rinvio le disposizioni dei contratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione (nella specie, l'art. 91 del c.c.n.l. del personale dell'area dirigenziale e l'art. 49 del c.c.n.l. del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano, del 14 luglio 1997), non comprende l'ipotesi in cui il datore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere ai lavoratori dipendenti le loro prestazioni, nell'ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative.
Massime precedenti
Normativa correlata
Contr. Coll. 14/07/1997 art. 91
Contr. Coll. 14/07/1997 art. 49