Cass. pen. n. 20341 del 03 aprile 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - “Fumus commissi delicti” - Astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato - Sufficienza - Esclusione - Concreti e persuasivi elementi indiziari - Necessità.
In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.