Cass. pen. n. 20347 del 24 febbraio 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Periodo di detenzione all'estero - Fungibilità - Rilevanza ai fini dell'indennizzo - Esclusione.


In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., lo Stato italiano non risponde del trattamento inumano subito all'estero, a tale fine non rilevando che il periodo di detenzione subìto all'interno di un istituto straniero sia stato ritenuto fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 11109 del 2023

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST.

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