Cass. civ. n. 1927 del 27 giugno 1974
Testo massima n. 1
L'art. 907 c.c., nella parte in cui prescrive una distanza verticale di tre metri dalla soglia della veduta per le nuove costruzioni, presuppone che queste ultime siano appoggiate al muro in cui è aperta la veduta; diversamente si applicano le distanze previste in via orizzontale e laterale.
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