Cass. civ. n. 20351 del 23 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio sull'"an debeatur" e quello sul "quantum" - Rapporto di pregiudizialità logica - Sussistenza - Conseguenze.


Tra la domanda di risarcimento del danno relativa all'"an debeatur" e quella relativa al "quantum debeatur" non si pone un rapporto di piena alternatività, ma un rapporto di pregiudizialità logica, non soggetta all'applicazione dell'art. 34 c.p.c., che, invece, riguarda la diversa fattispecie della pregiudizialità tecnica; ne consegue che, nell'ipotesi in cui le due domande siano proposte contemporaneamente davanti a due giudici diversi, non deve procedersi alla sospensione necessaria del giudizio sul "quantum" in attesa della definizione di quello sull'"an", mentre, in caso di contemporanea proposizione delle domande al medesimo giudice, quella pregiudiziale non deve essere decisa autonomamente, poiché l'accertamento sul diritto pregiudicato (oggetto della domanda di condanna specifica) implica quello sul rapporto pregiudicante (oggetto della domanda di condanna generica), a cui si estende l'effetto di giudicato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8885 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

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