Cass. pen. n. 47699 del 12 dicembre 2003

Testo massima n. 1


Non è ricorribile per cassazione il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ex art. 667, comma quarto, c.p.p., dal giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro o alla misura della confisca, attesochè avverso tale provvedimento è consentito proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato, nè, in tal caso, può trovare applicazione l'art. 568, comma quinto, c.p.p. (conversione dell'impugnazione), in quanto l'opposizione in sede di esecuzione non ha natura di impugnazione.

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