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Art. 667 — Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta

Art. 667 — Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta

1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna , il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria [ 66, 68 ].

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi [ 672 3].

4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 42623/2018

Nell’ipotesi di annullamento con rinvio del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la successiva decisione del giudice dell’esecuzione deve ritenersi nuovamente opponibile, sicchè l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento deve essere riqualificato come opposizione al giudice dell’esecuzione al quale vanno trasmessi gli atti.

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Cass. pen. n. 18691/2017

In tema di confisca di beni formalmente intestati ad un soggetto estraneo al procedimento penale, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata “de plano” inammissibile, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta dell’ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresì disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l’opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullità relativa. [v. Corte cost., sent. n. 107 del 15 giugno 2015].

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Cass. pen. n. 12572/2015

Quando è proposta opposizione contro l’ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il conseguente procedimento, per effetto del formale richiamo operato da tale norma, è integralmente disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, ove non dichiari l’opposizione inammissibile a norma dell’art. 666 comma secondo, cod. proc. pen., ha il dovere, a pena di nullità generale ad assoluta, di fissare l’udienza in camera di consiglio e di procedere con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero, provvedendo, altresì, all’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta, a norma dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato ordinanza di rigetto dell’opposizione avverso provvedimento di non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di somme di denaro confiscate, emessa senza fissare l’udienza in camera di consiglio].

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Cass. pen. n. 7884/2015

Nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, avverso il provvedimento reso dal tribunale di sorveglianza è prevista, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., solo la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo tribunale, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

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Cass. pen. n. 30738/2013

Nel procedimento instaurato a seguito di opposizione a provvedimento adottato “de plano” dal giudice dell’esecuzione, deve considerarsi ammissibile la formulazione di una domanda subordinata tesa a ridurre il contenuto di quella principale, non verificandosi, in tal modo, una modificazione sostanziale dell’oggetto della decisione. [Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l’istanza presentata dal terzo proprietario diretta ad ottenere la restituzione, in via principale, di una somma depositata su di un conto corrente confiscato e, in via subordinata, di parte di essa].

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Cass. pen. n. 49890/2009

Sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il diniego della restituzione di cose sequestrate può legittimamente provvedere, senza che ciò sia causa di incompatibilità, lo stesso magistrato dal quale il provvedimento di diniego sia stato adottato.

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Cass. pen. n. 47699/2003

Non è ricorribile per cassazione il provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ex art. 667, comma quarto, c.p.p., dal giudice dell’esecuzione in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro o alla misura della confisca, attesochè avverso tale provvedimento è consentito proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha pronunciato, nè, in tal caso, può trovare applicazione l’art. 568, comma quinto, c.p.p. [conversione dell’impugnazione], in quanto l’opposizione in sede di esecuzione non ha natura di impugnazione.

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Cass. pen. n. 3026/2002

L’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza adottata de plano mediante deposito da effettuarsi, a norma dell’art. 121 c.p.p., esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha deciso. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., l’opposizione presentata nei termini nella cancelleria del giudice del diverso luogo in cui si trovava l’interessato].

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Cass. pen. n. 29022/2001

La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall’articolo 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, c.p.p., ovvero all’esito di procedura in contraddittorio a norma dell’art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale.

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Cass. pen. n. 3026/2001

L’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza adottata de plano mediante deposito da effettuarsi, a norma dell’art. 121 c.p.p., esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha deciso. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., l’opposizione presentata nei termini nella cancelleria del giudice del diverso luogo in cui si trovava l’interessato].

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Cass. pen. n. 2746/2001

Il dubbio sull’identità fisica dell’imputato sorto nel momento in cui viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale della libertà deve essere risolto, secondo la procedura di cui all’art. 667 c.p.p., dal medesimo tribunale in applicazione della regola dettata dall’art. 665 c.p.p. per cui competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato; ne deriva che è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale deleghi al pubblico ministero il compimento degli accertamenti a tal fine necessari [nella specie accertamenti dattiloscopici].

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Cass. pen. n. 2269/1990

In caso di dubbio sull’identità fisica della persona arrestata per esecuzione di pena, qualora il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto prescritto, decida non con procedura de plano, ma in contraddittorio, il suo provvedimento non è opponibile, ma direttamente ricorribile per cassazione.

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