Cass. pen. n. 20383 del 23 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - SPESE - Condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato - Condizioni - indicazione - Fattispecie.


In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, respingendo tanto il suo gravame, quanto quello delle parti civili relativo alla mancata liquidazione del danno, non aveva condannato queste ultime alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17434 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4

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