Cass. civ. n. 20409 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini - Raddoppio ex art. artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto - Obbligo di denuncia penale - Successivi esiti dell’accertamento - Irrilevanza - Limiti.


In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 13483 del 2016

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

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