Cass. civ. n. 20410/2006

Testo massima n. 1


L'editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazione è stata espressamente riservata dall'editore stesso.Il soggetto che organizza e dirige l'opera collettiva ne è considerato autore ai sensi dell'art. 7 L. 22 aprile 1941, n. 633 senza che sia necessario accertare un ulteriore modo di acquisizione del diritto sull'opera componente rispetto a quello sull'opera collettiva. Spettando all'editore, ai sensi dell'art. 38 L. n. 633/1941, salvo patto contrario e senza pregiudizio per i diritti di chi organizza e dirige la creazione, i diritti di utilizzazione economica sull'opera collettiva, lo stesso è legittimato a dichiarare espressamente riservata la riproduzione degli articoli in essa pubblicati e quindi ad opporsi alla successiva utilizzazione senza che il suo comportamento configuri abuso di posizione dominante. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro con caratteristiche parassitarie costituisce violazione dell'art. 101 L. n. 633/1941 ed è qualificabile altresì quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20410 del 20 settembre 2006

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