Cass. pen. n. 824 del 8 luglio 1993

Testo massima n. 1


La sentenza, che applica la pena su richiesta delle parti, è equiparata ad una pronunzia di condanna. Ne deriva che le spese di mantenimento durante la custodia cautelare — che non rientrano tra le spese processuali di cui all'art. 445 c.p.p. — devono essere poste a carico di colui nei cui confronti la sentenza stessa è emanata.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE