Cass. civ. n. 20440 del 23 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Anagrafe tributaria - Comunicazione periodica di rapporti finanziari - Obbligo - Sussistenza - Effettivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria - Necessità - Mera iscrizione all’albo degli intermediari - Irrilevanza.


L'obbligo di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria l'esistenza e la natura di rapporti finanziari e di operazioni compiute al di fuori di rapporti continuativi, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti coinvolti, sussiste solo in caso di effettivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, da cui può trarsi una mera presunzione di svolgimento di tale attività, che può essere vinta da idonea prova contraria.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 10 com. 1

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