Cass. pen. n. 40097 del 12 novembre 2001
Testo massima n. 1
In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato, non ricorrono le preclusioni alla sentenza favorevole all'estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.p. in quanto non vi è più procedimento pendente né è stata emanata una sentenza irrevocabile nello Stato, non potendosi equiparare a quest'ultima il decreto di archiviazione, né dal punto di vista formale né sostanziale.
Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari relative all'estradando, l'emanazione della sentenza favorevole all'estradizione non determina il ripristino della custodia cautelare né alcuna altra automatica conseguenza sulla libertà personale, ma consente al Ministro della giustizia di richiedere la custodia in carcere ai sensi dell'art. 704, comma 3, c.p.p.; tuttavia, la misura non può essere ripristinata se vi sia stata la rimessione in libertà per decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 714, comma 4, c.p.p., dovendosi applicare anche al procedimento di estradizione il principio stabilito dall'art. 13 della Costituzione che impone la previsione di limiti massimi alla carcerazione preventiva.
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