Art. 705 – Codice di procedura penale – Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:
a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
c-bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5225/2018
In tema di estradizione per l'estero, la causa ostativa prevista dall'art.18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, in quanto l'art.705, comma 2, cod. proc. pen. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell'estradando. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del mandato di arresto europeo è espressione dell'appartenenza ad uno spazio giudiziario comune, sicché non è estensibile nei confronti di cittadini aventi nazionalità diverse).
Cass. civ. n. 48097/2018
In tema di estradizione per l'estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. (Fattispecie nella quale, nei confronti dell'estradando, risultavano unicamente l'iscrizione nel registro degli indagati e l'emissione di un decreto di perquisizione).
Cass. civ. n. 8529/2017
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., è onere dell'estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Romania, nella quale la Corte, pur in assenza di allegazione da parte dell'estradando, ha ritenuto che il sovraffollamento carcerario in Romania costituisse una situazione obiettiva rilevata non solo da decisioni di organismi giudiziari sovranazionali ma anche da plurime decisioni di legittimità in tema di m.a.e.).
Cass. civ. n. 36767/2017
In tema di estradizione processuale, il giudice può valutare, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prescritta dall'art. 705 cod. proc. pen., le dichiarazioni accusatorie rese dal testimone anonimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di estradizione del ricorrente verso la Repubblica federale Svizzera, emessa sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie del teste anonimo e del presunto complice del ricorrente, rilevando che ogni questione sull'utilizzabilità e sulle ragioni per cui era stata celata l'identità del teste possono essere fatte valere nel corso del processo nello Stato richiedente).
Cass. civ. n. 4977/2016
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (In motivazione, la Corte ha specificato che è onere dell'estradando allegare elementi idonei dai quali desumere la sussistenza di motivi ostativi, dovendosi escludere che il giudice possa decidere sulla base di semplici congetture).
Cass. civ. n. 6488/2015
La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di "protezione" dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l'estradizione di un suo cittadino trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili, valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie ed opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude "ex se" la possibilità di concedere l'estradizione anche in mancanza di tale complesso di norme; è necessario tuttavia verificare, anche nella fase giurisdizionale della procedura, se da parte di tale Paese possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità, specie a fronte della rilevata consistenza e peculiarità del tipo di collaborazione offerta, incidendo anche tale profilo di merito sul vaglio delibativo inerente al necessario rispetto, in concreto, delle forme e garanzie di tutela dei diritti fondamentali dell'estradando.
Cass. civ. n. 43170/2014
In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. (Fattispecie riguardante richiesta relativa a soggetto accusato quale "coautore" di sequestri di persona, torture e uccisioni di dissidenti politici durante il periodo della dittatura militare in Argentina, motivata sulla sola base dell'appartenenza del medesimo ad un reparto dell'esercito di quello Stato all'epoca dei fatti, ed in assenza di precise indicazioni sulla sua partecipazione ad alcuno degli episodi in contestazione).
Cass. civ. n. 30864/2014
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata su documentazione proveniente da Amnesty International, da cui si evincano soltanto episodi occasionali e non sistematici di persecuzione o discriminazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insufficiente l'accertamento officioso circa la sussistenza di sistematiche violazioni dei diritti fondamentali da parte del Governo Ucraino).
Cass. civ. n. 3746/2014
In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma secondo, lett. c), e 698, comma primo, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile.
Cass. civ. n. 2657/2014
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia).
Cass. civ. n. 4288/2013
Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti della persona da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa in assenza di contraddittorio e ritrattate all'esito di pressioni esercitate nei suoi confronti, quando la decisione dell'autorità estera si fondi anche su altri elementi di prova e le suddette dichiarazioni non siano state il motivo esclusivo o prevalente della condanna. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità romene).
Cass. civ. n. 20109/2013
In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda, ferme le valutazioni dell'autorità politica, quando la persona richiesta sia madre di prole di età superiore a tre anni con lei convivente. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica del Montenegro).
Cass. civ. n. 21988/2013
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia padre di prole di età inferiore a tre anni, con lui convivente, se le primarie esigenze di tutela del minore risultino in concreto prevalenti sulle esigenze punitive sottese alla domanda di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalle autorità romene per l'esecuzione di una risalente sentenza di condanna per furto di pollame, in cui la S.C. ha valorizzato il dato relativo alla impossibilità per la madre di provvedere ai bisogni primari del minore, con i conseguenti rischi di perdita dell'abitazione e di sradicamento dal territorio italiano).
Cass. civ. n. 9119/2012
In tema di estradizione per l'estero, la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione (ex art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza contumaciale di condanna dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente).
Cass. civ. n. 8609/2010
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina).
Cass. civ. n. 5054/2010
Può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne all'epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e più mite rispetto a quello riservato all'adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica di Romania per fatti di reato commessi prima della sua adesione all'Unione europea).
Cass. civ. n. 19148/2009
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere che il divieto di consegna previsto, in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005, sia espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino. (Fattispecie relativa ad una domanda estradizionale avanzata dalle autorità moldave, in cui è stata ritenuta non ostativa la minore età di cinque anni del figlio della persona richiesta in consegna).
Cass. civ. n. 4263/2009
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina del mandato di arresto europeo, in cui la S.C. ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento la mancata previsione di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 656, comma quinto, c.p.p., in tema di esecuzione delle pene detentive brevi).
Cass. civ. n. 1109/2009
In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultima, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene).
Cass. civ. n. 42713/2008
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957 l'indulto concesso dallo Stato richiesto. (Fattispecie nella quale il ricorrente, richiesto in estradizione dalla Romania, aveva invocato l'applicazione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 ).
Cass. civ. n. 40283/2008
In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.
Cass. civ. n. 38850/2008
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, se è dovere del giudice procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'estradizione, deve escludersi che egli debba agire sulla base di semplici congetture in ordine alla loro esistenza, gravando sulla parte interessata l'onere di indicare elementi utili per il loro accertamento. (Nella specie, il ricorrente aveva prospettato alla corte di appello la mera pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti, senza indicare almeno la località od il territorio in cui erano situati gli uffici procedenti ).
In tema di estradizione per l'estero, la pendenza del procedimento penale, rilevante ai fini dell'art. 705, comma primo c.p.p., si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p. ovvero con la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 38137/2008
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, nel caso di estradizione esecutiva, va presa in considerazione ai fini delle suddette valutazioni solo la pena concretamente inflitta e non la pena edittale prevista dalla legislazione straniera ).
Cass. civ. n. 42766/2007
Ai fini del divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo c.p.p., la Corte di appello non è tenuta a valutare la legittimità dell'ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che aveva dedotto l'assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo estradizionale).
Cass. civ. n. 41635/2007
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
Cass. civ. n. 35415/2007
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. b) c.p.p., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ricorre nel caso in cui la condanna sia stata basata sulla sola confessione dell'imputato. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una domanda presentata dal Governo degli Stati Uniti d'America, la Corte ha chiarito che il livello di verifica dell'attendibilità della confessione attiene alle regole proprie di ogni ordinamento e non coinvolge il rispetto dei diritti fondamentali).
Cass. civ. n. 400/2007
Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., non sono censurabili, sotto il profilo della contrarietà a disposizioni fondamentali dell'ordinamento italiano, le norme del diritto processuale penale straniero riguardanti le notificazioni e i termini di comparizione in appello, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto violazione del diritto di difesa nel processo subìto in Romania, in relazione alla tardiva notifica dell'appello del pubblico ministero e alla mancata concessione di termini a difesa). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 399/2007
Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., secondo cui costituisce condizione ostativa all'estradabilità di una persona la circostanza che per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, questa è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, la verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana si impone solo quando sia stata posta in discussione l'esistenza stessa dei principi essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano attinenti ai valori supremi che si riconducono ai diritti fondamentali dell'uomo, e non quando si tratti di accertare le modalità con cui gli stessi vengono attuati. Non è di ostacolo all'estradizione la circostanza che la legislazione dello Stato richiedente non preveda la computabilità nella pena da espiare della custodia cautelare subìta all'estero ai fini estradizionali, quando quest'ultima non copra l'intera durata della pena. In tali ipotesi, è possibile concedere l'estradizione per la parte della pena che eccede la durata della custodia cautelare già subìta in Italia. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 23555/2006
Sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, c.p.p., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l'art. 4, comma secondo, della Convenzione europea — per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio — nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, c.p.p. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un fatto di frode — truffa secondo l'ordinamento italiano — sanzionato dall'art. 209 del c.p. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati).
Cass. civ. n. 26900/2004
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), c.p.p. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa, ben potendo tale pericolo essere tutelato con le opportune cautele di un ordinamento democratico.