Art. 705 – Codice di procedura penale – Condizioni per la decisione

1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.

2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:

a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
c-bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4288/2013

Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti della persona da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa in assenza di contraddittorio e ritrattate all'esito di pressioni esercitate nei suoi confronti, quando la decisione dell'autorità estera si fondi anche su altri elementi di prova e le suddette dichiarazioni non siano state il motivo esclusivo o prevalente della condanna. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità romene).

Cass. civ. n. 9119/2012

In tema di estradizione per l'estero, la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione (ex art. 7), che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (v. Corte cost., n. 58 del 1997). (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità albanesi per un reato di sfruttamento aggravato della prostituzione di una cittadina albanese, commesso interamente in Italia da un suo concittadino e giudicato con sentenza contumaciale di condanna dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente).

Cass. civ. n. 8609/2010

In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina).

Cass. civ. n. 5054/2010

Può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne all'epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e più mite rispetto a quello riservato all'adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica di Romania per fatti di reato commessi prima della sua adesione all'Unione europea).

Cass. civ. n. 19148/2009

In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere che il divieto di consegna previsto, in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005, sia espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino. (Fattispecie relativa ad una domanda estradizionale avanzata dalle autorità moldave, in cui è stata ritenuta non ostativa la minore età di cinque anni del figlio della persona richiesta in consegna).

Cass. civ. n. 4263/2009

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina del mandato di arresto europeo, in cui la S.C. ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento la mancata previsione di una disposizione analoga a quella di cui all'art. 656, comma quinto, c.p.p., in tema di esecuzione delle pene detentive brevi).

Cass. civ. n. 1109/2009

In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultima, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene).

Cass. civ. n. 42713/2008

In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957 l'indulto concesso dallo Stato richiesto. (Fattispecie nella quale il ricorrente, richiesto in estradizione dalla Romania, aveva invocato l'applicazione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 ).

Cass. civ. n. 40283/2008

In tema di estradizione per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi.

Cass. civ. n. 38850/2008

Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, se è dovere del giudice procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'estradizione, deve escludersi che egli debba agire sulla base di semplici congetture in ordine alla loro esistenza, gravando sulla parte interessata l'onere di indicare elementi utili per il loro accertamento. (Nella specie, il ricorrente aveva prospettato alla corte di appello la mera pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti, senza indicare almeno la località od il territorio in cui erano situati gli uffici procedenti ).
In tema di estradizione per l'estero, la pendenza del procedimento penale, rilevante ai fini dell'art. 705, comma primo c.p.p., si realizza con l'esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p. ovvero con la sottoposizione dell'estradando ad indagini preliminari in Italia per lo stesso fatto, in relazione al quale è stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare.

Cass. civ. n. 38137/2008

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, nel caso di estradizione esecutiva, va presa in considerazione ai fini delle suddette valutazioni solo la pena concretamente inflitta e non la pena edittale prevista dalla legislazione straniera ).

Cass. civ. n. 42766/2007

Ai fini del divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo c.p.p., la Corte di appello non è tenuta a valutare la legittimità dell'ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che aveva dedotto l'assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo estradizionale).

Cass. civ. n. 41635/2007

Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.

Cass. civ. n. 35415/2007

Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. b) c.p.p., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ricorre nel caso in cui la condanna sia stata basata sulla sola confessione dell'imputato. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una domanda presentata dal Governo degli Stati Uniti d'America, la Corte ha chiarito che il livello di verifica dell'attendibilità della confessione attiene alle regole proprie di ogni ordinamento e non coinvolge il rispetto dei diritti fondamentali).

Cass. civ. n. 400/2007

Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., non sono censurabili, sotto il profilo della contrarietà a disposizioni fondamentali dell'ordinamento italiano, le norme del diritto processuale penale straniero riguardanti le notificazioni e i termini di comparizione in appello, la cui disciplina rientra nei poteri legislativi discrezionali dei singoli Stati. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto violazione del diritto di difesa nel processo subìto in Romania, in relazione alla tardiva notifica dell'appello del pubblico ministero e alla mancata concessione di termini a difesa). (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 399/2007

Ai fini dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., secondo cui costituisce condizione ostativa all'estradabilità di una persona la circostanza che per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, questa è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, la verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana si impone solo quando sia stata posta in discussione l'esistenza stessa dei principi essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano attinenti ai valori supremi che si riconducono ai diritti fondamentali dell'uomo, e non quando si tratti di accertare le modalità con cui gli stessi vengono attuati. Non è di ostacolo all'estradizione la circostanza che la legislazione dello Stato richiedente non preveda la computabilità nella pena da espiare della custodia cautelare subìta all'estero ai fini estradizionali, quando quest'ultima non copra l'intera durata della pena. In tali ipotesi, è possibile concedere l'estradizione per la parte della pena che eccede la durata della custodia cautelare già subìta in Italia. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 23555/2006

Sussiste il divieto di estradizione, ex art. 705, comma secondo, c.p.p., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con l'art. 4, comma secondo, della Convenzione europea — per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio — nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, c.p.p. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un fatto di frode — truffa secondo l'ordinamento italiano — sanzionato dall'art. 209 del c.p. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati).

Cass. civ. n. 20133/2004

In tema di estradizione per l'estero, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento estradizionale del suo oggetto tipico. Tuttavia, non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l'estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione favorevole all'estradabilità di una persona che si era resa latitante, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari disposti a fini estradizionali, e che non risultava essere fuoriuscita clandestinamente dallo Stato).

Cass. civ. n. 18266/2004

In tema di estradizione per l'estero, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve ritenersi che la convenzione stessa impedisca l'estradizione di una persona che risulti aver già interamente espiato in Italia la pena per la quale è richiesta l'estradizione, a seguito dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tale fine (in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per l'estradizione di un cittadino slovacco che, richiesto in estradizione dal suo paese di cittadinanza per l'espiazione di una pena di sei mesi di detenzione, era stato sottoposto in Italia alla misura della custodia in carcere per fini estradizionali per un periodo superiore alla pena suddetta).

Cass. civ. n. 15111/2004

In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia.

Cass. civ. n. 6864/2004

Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato).

Cass. civ. n. 3078/2003

Ai fini della condizione ostativa all'emissione della sentenza favorevole all'estradizione prevista dal primo comma dell'art. 705 c.p.p. e dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la medesimezza del fatto va verificata con un analitico confronto dei caratteri di condotta, tempo, luogo, circostanze attuative, effetti, numero e identità degli eventuali compartecipi, tanto da tracciare tra i fatti un disegno sovrapponentesi l'uno all'altro, senza che tra i due possano rilevarsi caratteri di difformità, anche implicita, che caratterizzino l'autonomia ontologica di ciascuno di essi.

Cass. civ. n. 44465/2001

In tema di estradizione, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione, è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero e configura l'obbligo per lo Stato italiano di consegnare la persona richiesta. Ne consegue che, qualora l'estradando non si trovi più nel territorio della Repubblica italiana, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a procedere.

Cass. civ. n. 40097/2001

In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato, non ricorrono le preclusioni alla sentenza favorevole all'estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.p. in quanto non vi è più procedimento pendente né è stata emanata una sentenza irrevocabile nello Stato, non potendosi equiparare a quest'ultima il decreto di archiviazione, né dal punto di vista formale né sostanziale.

Cass. civ. n. 1250/2000

Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato francese, per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia (par defaut) senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, perché tale tipo di sentenza, secondo l'ordinamento francese, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa cducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare e nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa, essendo sostanzialmente equiparabile la sentenza par defaut, nell'ambito della procedura estradizionale, all'atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell'estradando, senza che essa abbia forza esecutiva ai fini della pena inflitta.

Cass. civ. n. 1118/2000

L'art. 705, primo comma, c.p.p. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua ratio nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di realtà deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente; in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Repubblica di Grecia aderente alla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300).

Cass. civ. n. 3702/1999

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma 2, lett. c), c.p.p. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel Paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati di vendetta o di altro genere, trattandosi di evenienze che, con le opportune cautele, ben possono essre pervenute e contro le quali è comunque possibile, in un ordinamento democratico, una tutela legale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non ostativo all'estradizione verso gli Usa il dedotto pericolo per l'incolumità fisica dell'estradando, il quale aveva prospettato di essere stato oggetto nel Paese di appartenenza, a causa della natura infamante del reato addebitatogli, di ripetute e serie minacce di morte da parte di altri detenuti e di un agente di polizia).

Cass. civ. n. 1998/1999

Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, l'art. 705 c.p.p., richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, a carico dell'estradando, solo se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione, che questa espressamente condizioni l'estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò trova la sua ratio nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che ne deve compiere. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dall'Australia con la quale sussiste in materia il trattato con l'Italia, firmato il 26 agosto 1985, ratificato e reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 12, il quale all'art. 10, comma 2, ritiene sufficiente che la richiesta di estradizione sia accompagnata, tra l'altro, «dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona» con la descrizione di ciascun reato per il quale l'istanza è stata inoltrata, nella lingua della parte richiesta).

Cass. civ. n. 3114/1995

La Convenzione europea di Parigi, a differenza dell'art. 705 c.p.p., non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere «gravi indizi di colpevolezza» né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato, ma si limita a stabilire all'art. 12, p. 2, lettera a) che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità.

Cass. civ. n. 138/1993

Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando è richiesta soltanto se non esiste una convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente. (Fattispecie di estradizione richiesta dalla Confederazione elvetica che, avendo aderito, al pari dello Stato italiano, alla Convenzione multilaterale europea, ha già operato una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti del cittadino al giusto processo).

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale