Cass. pen. n. 746 del 9 aprile 1999

Testo massima n. 1


In tema di estradizione per l'estero, mentre prima che sia intervenuta la decisione sulla estradabilità del soggetto le misure coercitive, tra cui la custodia cautelare, possono essere disposte ove ricorrano i presupposti cautelari di cui all'art. 714, comma secondo, c.p.p., una volta intervenuta la sentenza favorevole alla estradizione tali misure devono essere applicate a semplice richiesta del Ministero di grazia e giustizia, sicché non può essere accolta la richiesta di revoca della misura proposta dall'estradando sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga.

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