Art. 704 – Codice di procedura penale – Procedimento davanti alla corte di appello
1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva e, ove necessario, nomina un interprete. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari, sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se comparsi, la persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà. Provvede, altresì, al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10555/2017
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione del titolo estradizionale per lo stesso fatto, purché intervenga prima della pronuncia della corte di appello. (Fattispecie in cui, il giudice d'appello aveva dato atto che nel corso del procedimento, era divenuta definitiva la sentenza di condanna per la quale era stata chiesta l'estradizione sulla base di un titolo cautelare).
Cass. civ. n. 19226/2017
In tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l'ordinamento albanese prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all'art. 51, l. n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell'art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall'Italia con la l. 18 ottobre 1984, n. 755, disponendo, tuttavia, a rettificazione della sentenza impugnata, che l'estradizione era subordinata alla condizione che all'imputato fosse garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza contumaciale).
Cass. civ. n. 43764/2008
In materia d'estradizione per l'estero, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è proponibile ricorso per cassazione, soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Ne consegue che, in base all'art. 585 commi primo lett. a) e secondo lett. a) c.p.p., il termine per impugnare è quello di quindici giorni.
Cass. civ. n. 36757/2008
Appartiene alla sezione per i minorenni della Corte d'appello la competenza a deliberare in ordine alla domanda di estradizione concernente un imputato che al momento del fatto non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età. (V. Corte cost., 30 luglio 2008 n. 310 ).
Cass. civ. n. 26902/2004
In tema di estradizione per l'estero, la questione sulla competenza ratione loci della Corte di appello chiamata a decidere sulla domanda di estradizione avanzata da uno Stato straniero, non può essere avanzata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 491, comma primo, c.p.p.
Cass. civ. n. 33397/2002
In tema di estradizione, la richiesta del Ministro della giustizia di applicazione della custodia cautelare all'estradando, proposta a seguito di decreto di concessione dell'estradizione su consenso dell'interessato, soggiace alla disciplina di cui all'art. 714, commi 1 e 2, c.p.p. ed alle esigenze cautelari ivi previste, e non alla previsione di cui all'art. 704, comma 3, stesso codice, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui la richiesta cautelare intervenga dopo una decisione giurisdizionale favorevole all'estradizione.
Cass. civ. n. 40859/2001
Non è abnorme l'ordinanza emessa dalla corte di appello, nel corso di una procedura di estradizione, con cui si chiedono precisazioni e chiarimenti al Governo istante, a prescindere dall'ampiezza degli elementi richiesti, trattandosi di provvedimento espressamente previsto dall'art. 704, comma 2, c.p.p. e dall'art. 13 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Cass. civ. n. 746/1999
In tema di estradizione per l'estero, mentre prima che sia intervenuta la decisione sulla estradabilità del soggetto le misure coercitive, tra cui la custodia cautelare, possono essere disposte ove ricorrano i presupposti cautelari di cui all'art. 714, comma secondo, c.p.p., una volta intervenuta la sentenza favorevole alla estradizione tali misure devono essere applicate a semplice richiesta del Ministero di grazia e giustizia, sicché non può essere accolta la richiesta di revoca della misura proposta dall'estradando sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga.
Cass. civ. n. 3597/1995
In materia di estradizione per l'estero, nel procedimento davanti alla corte di appello, (art. 704 c.p.p.), il mancato rispetto del termine a comparire configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., che deve ritenersi sanata quando non venga dedotta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, come previsto dall'art. 181, comma 3, c.p.p.
Cass. civ. n. 2444/1993
Le disposizioni in materia di estradizione escludono che la richiesta delle informazioni integrative, fatta dalla corte di appello ai sensi dell'art. 704 c.p.p., secondo comma, possa collocarsi prima del procedimento di estradizione. Tale richiesta, invero, deve essere deliberata nel corso dell'udienza in camera di consiglio, sentite le parti; e l'udienza stessa può dirsi regolarmente convocata ove risulti rispettato il termine di dieci giorni concesso all'estradando per comparire. La successiva udienza, per l'esame e la discussione delle informazioni pervenute a seguito della richiesta in tal modo avanzata dalla corte di appello, costituisce un'udienza in necessaria prosecuzione della precedente, e non è pertanto soggetta al rispetto di un nuovo termine libero di dieci giorni.