Cass. pen. n. 2444 del 1 ottobre 1993
Testo massima n. 1
Le disposizioni in materia di estradizione escludono che la richiesta delle informazioni integrative, fatta dalla corte di appello ai sensi dell'art. 704 c.p.p., secondo comma, possa collocarsi prima del procedimento di estradizione. Tale richiesta, invero, deve essere deliberata nel corso dell'udienza in camera di consiglio, sentite le parti; e l'udienza stessa può dirsi regolarmente convocata ove risulti rispettato il termine di dieci giorni concesso all'estradando per comparire. La successiva udienza, per l'esame e la discussione delle informazioni pervenute a seguito della richiesta in tal modo avanzata dalla corte di appello, costituisce un'udienza in necessaria prosecuzione della precedente, e non è pertanto soggetta al rispetto di un nuovo termine libero di dieci giorni.
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