Cass. pen. n. 3078 del 22 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Ai fini della condizione ostativa all'emissione della sentenza favorevole all'estradizione prevista dal primo comma dell'art. 705 c.p.p. e dagli artt. 8 e 9 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la medesimezza del fatto va verificata con un analitico confronto dei caratteri di condotta, tempo, luogo, circostanze attuative, effetti, numero e identità degli eventuali compartecipi, tanto da tracciare tra i fatti un disegno sovrapponentesi l'uno all'altro, senza che tra i due possano rilevarsi caratteri di difformità, anche implicita, che caratterizzino l'autonomia ontologica di ciascuno di essi.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE