Cass. pen. n. 44465 del 11 dicembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di estradizione, la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione, è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero e configura l'obbligo per lo Stato italiano di consegnare la persona richiesta. Ne consegue che, qualora l'estradando non si trovi più nel territorio della Repubblica italiana, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a procedere.
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