Cass. pen. n. 1118 del 27 marzo 2000
Testo massima n. 1
L'art. 705, primo comma, c.p.p. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. La norma trova la sua ratio nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di realtà deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente; in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalla Repubblica di Grecia aderente alla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300).
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