Cass. pen. n. 3114 del 13 ottobre 1995

Testo massima n. 1


La Convenzione europea di Parigi, a differenza dell'art. 705 c.p.p., non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere «gravi indizi di colpevolezza» né che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato, ma si limita a stabilire all'art. 12, p. 2, lettera a) che a sostegno della richiesta sia prodotto l'originale o la copia autentica del provvedimento. Conseguentemente l'autorità italiana a fronte di richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un qualsiasi sindacato con riferimento agli indizi di reità.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE