Cass. pen. n. 4691 del 6 febbraio 2006
Testo massima n. 1
Il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l'estradizione sia stata concessa, una volta che l'estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
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