Cass. pen. n. 1784 del 17 giugno 1994

Testo massima n. 1


L'art. 721 c.p.p. stabilisce il divieto di restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa, con esclusivo riferimento all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza. Il principio di specialità, pertanto, non trova applicazione in tema di misure di prevenzione, dato che il relativo procedimento non è finalizzato all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto, desumibile oggettivamente dalla valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE