Cass. civ. n. 20622 del 24 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Azienda ospedaliera - Operazioni offerte dietro corrispettivo - Assoggettabilità ad IVA - Limiti - Obblighi - Conseguenze.


In tema di IVA, l'azienda ospedaliera che - pur esercitando il ruolo primario di erogazione di servizi pubblici di carattere sanitario ed assistenziale, nell'ambito del quale compie operazioni fuori campo IVA o esenti da IVA - pone in essere operazioni riconducibili ad altre attività, anche se svolte in modo non prevalente né stabile e con spesa non a totale carico del SSN, bensì dietro corrispettivo e fuori dal perimetro delle operazioni esenti, è tenuta all'adempimento dell'obbligo di regolarizzazione dell'IVA sulle fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti da imposta e, in caso di inadempimento, è soggetta alle relative sanzioni, tra cui quella prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28681 del 2018

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4
Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8

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