Cass. civ. n. 20633 del 24 luglio 2024

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Accoglimento parziale - Conseguenze.


In tema di equa riparazione, ove il decreto di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo sia emesso per una somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente è posto dinanzi all'alternativa tra la notifica di esso, con conseguente acquiescenza al rigetto parziale della domanda, e l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001, per ottenere il riconoscimento dei capi di domanda non accolti, senza tuttavia procedere, in tal caso, alla notificazione del ricorso e del decreto - che renderebbe improponibile l'opposizione - e dovendo, piuttosto, depositare l'atto di opposizione nel termine ex art. 5-ter, comma 1, della legge citata.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 187 del 2017

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 com. 1 lett. F CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

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