Cass. civ. n. 20641 del 17 luglio 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Valutazione del giudice del merito - Omesso esame di dichiarazioni e documenti resi in udienza dal richiedente - Omessa valutazione dei legami familiari e sociali - Necessità di utilizzare un concetto di integrazione sociale come definito dalla Corte EDU - Sussistenza.


In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione di una misura atipica di protezione il giudice del merito deve tener conto delle dichiarazioni e dei documenti resi in udienza dal richiedente, dovendo tutelare, in attuazione del disposto dell'art 10 Cost., i diritti fondamentali della persona e dovendo tener conto di come l'allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare del richiedente, così come interpretata dalla Corte EDU, chiamata a riempire di contenuti le norme della Convenzione secondo indicazioni alle quali le autorità nazionali si devono conformare; a tal fine vanno valorizzati altresì i rapporti familiari e sociali del richiedente, tenendo conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23720 del 2020

Normativa correlata

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 29
Costituzione art. 30
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

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