Cass. civ. n. 20650 del 17 luglio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Regime più favorevole introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Compatibilità con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu.


Il regime più favorevole della prescrizione degli illeciti disciplinari degli avvocati, introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività della "lex mitior" concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina della prescrizione.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 9558 del 2018

Normativa correlata

Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

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