Cass. civ. n. 2066 del 29 gennaio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27.4.2015 - Difese del lavoratore - Rispetto del termine di cinque giorni - Ricezione da parte del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Inoltro - Sufficienza - Ragioni.


In tema di procedimento disciplinare, l'art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27/04/2015, secondo cui le sanzioni disciplinari non possono applicarsi prima che siano trascorsi cinque giorni, entro i quali il dipendente può presentare le sue giustificazioni, va interpretato in maniera conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato e, quindi, nel senso che le giustificazioni devono essere inoltrate, non necessariamente pervenire, al datore di lavoro entro cinque giorni dalla contestazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5800 del 2012

Normativa correlata

Contr. Coll. 27/04/2015 art. 8
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

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