Cass. civ. n. 20661 del 24 luglio 2024

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno morale - Autonomia e successività rispetto al danno biologico - Non immediata percezione e conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato - Diversa considerazione degli oneri di allegazione - Rilevanza delle massime di esperienza.


La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 901 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.

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