Cass. pen. n. 26683 del 19 luglio 2002

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n. 257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione «in linea di massima» o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 257/1989 e dell'art. 735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.

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