Cass. pen. n. 20679 del 02 maggio 2024

Testo massima n. 1


ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Omessa traduzione della sentenza d'appello in lingua comprensibile all'imputato alloglotto - Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Ragioni.


L'omessa traduzione della sentenza di appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all'esercizio consapevole dell'impugnazione di legittimità, il cui termine di decorrenza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all'interessato della sentenza tradotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di traduzione sussiste ogniqualvolta emerga la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, anche in assenza di una sua richiesta in tal senso).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 40556 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

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