Cass. civ. n. 20681 del 25 luglio 2024
Testo massima n. 1
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Massofisioterapista - Titolo conseguito successivamente al 17 marzo 1999 - Prestazioni - Esenzione IVA - Esclusione - Fondamento - Violazione dei principi di uguaglianza e neutralità - Insussistenza.
In tema di IVA, le prestazioni rese dal massofisioterapista, diplomatosi dopo il 17 marzo 1999, non sono esentate dall'imposta, poiché tale figura professionale non è equiparabile a quella del massaggiatore, a cui fa riferimento l'art. 99, comma 2, del TULS, richiamato, ai fini dell'esenzione dell'IVA, dall'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e poiché l'equipollenza con il diploma di fisioterapista è limitata a coloro che si sono diplomati in epoca antecedente alla data suindicata, ciò non essendo in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e neutralità fiscale, in quanto il complessivo riordino della disciplina delle professioni sanitarie, finalizzato ad elevare il livello di formazione degli operatori e la qualità della prestazione sanitaria, richiede il conseguimento di titoli di studio di tipo universitario, così escludendo la possibilità di comparazione con coloro che hanno acquisito il diploma sulla base del precedente ordinamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 99 com. 2
Legge 19/05/1971 num. 403 art. 1
Legge 26/02/1999 num. 42 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 1
Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 4
Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4 com. 4
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 6 com. 3 CORTE COST.
DM min. SAL 21/01/1994
DM min. SAL 27/07/2000 art. 1
Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 lett. C)