Cass. civ. n. 20684 del 25 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privati - Contributo di solidarietà - Art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Presupposti applicativi - Requisito dell'inattività dell'ente - Equiparabilità all'adozione di provvedimenti di riequilibrio finanziario dichiarati illegittimi ex post - Esclusione.


In tema di enti previdenziali privati, l'art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, prevede l'applicazione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, limitatamente agli anni 2012 e 2013, sia per il caso di inerzia degli enti, alla data del 30 settembre 2012, nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, sia in caso di emissione di parere negativo dei Ministeri vigilanti sulle delibere al riguardo adottate, senza che sia possibile equiparare alla predetta inerzia la dichiarazione ex post di illegittimità dei provvedimenti di riequilibrio adottati.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 24 CORTE COST.
Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 CORTE COST.
Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST.

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