Cass. civ. n. 5989 del 10 maggio 2000

Testo massima n. 1


Non è devoluta alla competenza, per materia, del giudice di pace (quale causa relativa alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case) la controversia avente a oggetto la legittimità della delibera assembleare che neghi in radice il diritto dei condomini a una determinata utilizzazione della terrazza comune, in particolare per stendere i panni e battere i tappeti. Una tale controversia, infatti, concerne il contenuto stesso del diritto di comproprietà dei condomini, vale a dire l'inclusione o meno di una specifica facoltà relativa all'uso del bene comune e come tale — essendo estranea alla competenza del giudice di pace — è devoluta alla competenza del tribunale.

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