Cass. civ. n. 7295 del 28 giugno 1995

Testo massima n. 1


La competenza sulla domanda proposta dal condominio per impedire ad uno dei condomini l'occupazione, con beni mobili (nella specie, sedie e tavolini), dell'area comune antistante l'edificio, quando siano in discussione solo le modalità dell'uso e non il diritto di comunione del condominio o la misura delle relative facoltà, appartiene al conciliatore, cui è riservata dall'art. 7 comma 2 c.p.c., la cognizione di tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, e, cioè, le controversie sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione.

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