Cass. civ. n. 20731 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICHIESTA DEL DEBITORE - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE Oggetto della cognizione del giudice delegato - Questioni relative all'ammontare e alla graduazione del credito - Ammissibilità - Accertamento dell'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Forma dell'opposizione ex art. 98 l.fall. - Necessità - Reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto - Ammissibilità - Esclusione.


In sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti all'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., restando altrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12732 del 2011

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 110

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