Cass. civ. n. 13228 del 6 giugno 2006

Testo massima n. 1


Nel caso di pluralità di domande proposte al giudice di pace, di cui l'una rientri nella competenza per materia del giudice adito (art. 7 comma terzo c.p.c.) e l'altra in quella per valore — e da decidere secondo equità se di importo non superiore a lire due milioni —, non si determina il cumulo previsto, ai fini della competenza per valore, dall'art. 10 c.p.c.; pertanto, la decisione relativa alla prima — essendo emessa secondo diritto — deve essere impugnata con l'appello, atteso che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le pronunce di cui all'art. 113 secondo comma c.p.c.

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