Art. 10 – Codice di procedura civile – Determinazione del valore

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni [1223, 1282, 2043 c.c.] anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31, 104].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 20805/2025

Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).

Cass. civ. n. 13750/2025

In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.

Cass. civ. n. 13145/2025

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).

Cass. civ. n. 9972/2025

Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Cass. civ. n. 11400/2024

Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa.

Cass. civ. n. 32306/2023

determinazione del valore della causa, con la domanda principale, in quanto le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del giudizio.

Cass. civ. n. 23131/2023

La liquidazione dell'onorario per una consulenza tecnico di ufficio avente ad oggetto la quantificazione del compenso spettante per la progettazione e l'esecuzione di opere edili, in virtù dei documenti versati in atti e degli accordi tra la committenza e il professionista, deve essere effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., non già in base al valore stimato delle opere.

Cass. civ. n. 16159/2023

Nel caso in cui la domanda di equa riparazione sia proposta in pendenza del giudizio presupposto, in cui sia stato accertato il diritto di valore inferiore quello della causa, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, tale pronuncia ha efficacia nel giudizio di equa riparazione, immediatamente e a prescindere dal suo passaggio in giudicato in forza dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 12531/2023

In caso di domanda di risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u., deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa possa considerarsi indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.

Cass. civ. n. 6487/2023

Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire.

Cass. civ. n. 3142/2023

conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).

Cass. civ. n. 16898/2013

Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata.

Cass. civ. n. 15853/2010

Qualora l'attore proponga domanda di risarcimento dei danni, cumulandola con quella di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, non si determina lo spostamento della causa al giudice superiore qualora egli dichiari, in modo inequivoco, di voler contenere l'intero "petitum" nel limite della competenza del giudice adito, con la conseguenza che la "clausola di contenimento" entro il detto limite diviene vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 8660/2010

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.

Cass. civ. n. 26592/2009

Le spese processuali cumulabili alla domanda, ai fini della determinazione del valore di essa, sono soltanto quelle occorse per procedimenti autonomi dal processo introdotto con la domanda stessa, non anche quelle (per dattilografia, copie fotostatiche, studio, consultazioni e simili) sostenute prima di tale processo e ai fini della sua instaurazione.

Cass. civ. n. 8247/2009

L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che, ove la risoluzione venga richiesta ad un collegio arbitrale, il valore della relativa controversia - rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri - si determina in base a quello dell'intero rapporto dedotto in contestazione.

Cass. civ. n. 110/2009

Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale, chiesta a titolo di legato avente per oggetto una somma di pari importo, non sia stata espressamente formulata dall'attore con riferimento anche alla disciplina di cui all'art. 669 cod. civ. - prevedente la decorrenza dei medesimi interessi dall'apertura della successione - gli interessi legali devono intendersi richiesti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio; ne consegue che, a norma dell'art. 10 secondo comma cod. proc. civ., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ci si deve riferire alla sola somma richiesta a titolo di capitale.

Cass. civ. n. 25257/2008

Nel caso in cui vengano proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adìto, ed una domanda di condanna ad un facere per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, con la conseguenza che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace.

Cass. civ. n. 4994/2008

Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, secondo comma, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., con il capitale e gli interessi.

Cass. civ. n. 15714/2007

La circostanza che il comma 2 dell'art. 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall'art. 10, secondo comma, c.p.c. rilevanti ai fini dell'individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della «domanda», nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 citato, quando dice che «il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti» e fra queste dell'art. 14 c.p.c. (Sulla base di tale principio — espressamente dichiarato valido anche in relazione al regime di cui all'art. 9 della L. n. 488 del 1999 — la Suprema Corte ha escluso che la dichiarazione di valore per il contributo fosse valsa a ricondurre il valore della causa, relativa a somma di danaro, nel limite della competenza per valore secondo equità del giudice di pace in funzione — anteriormente al D.L.vo n. 40 del 2006 — della ricorribilità in cassazione e non dell'appellabilità, in presenza di una domanda proposta con richiesta di una somma di valore indeterminato e, quindi, corrispondente, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., al massimo della competenza del giudice di pace adìto).

Cass. civ. n. 19302/2006

Il principio risultante dal secondo comma dell'art. 10 c.p.c., secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli posteriori, che sono l'effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza, trova applicazione anche in ordine al danno da svalutazione monetaria, sicché, ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto soltanto della frazione di deperezzamento monetario intervenuto tra l'evento dannoso e la domanda, con esclusione della svalutazione monetaria maturatasi nel periodo successivo.

Cass. civ. n. 19065/2006

Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice di pace, anche a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 c.p.c., — ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile — deve tenersi conto del cumulo delle domande.

Cass. civ. n. 13228/2006

Nel caso di pluralità di domande proposte al giudice di pace, di cui l'una rientri nella competenza per materia del giudice adito (art. 7 comma terzo c.p.c.) e l'altra in quella per valore — e da decidere secondo equità se di importo non superiore a lire due milioni —, non si determina il cumulo previsto, ai fini della competenza per valore, dall'art. 10 c.p.c.; pertanto, la decisione relativa alla prima — essendo emessa secondo diritto — deve essere impugnata con l'appello, atteso che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le pronunce di cui all'art. 113 secondo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 973/2006

La regola stabilita dall'art.10 c.p.c., secondo cui il valore della controversia va determinato sulla base della domanda e sulla scorta degli elementi che risultano dagli atti, non esclude che, a detto scopo, il giudice possa utilizzare anche il notorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva considerato le domande relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria di valore determinabile, in quanto computabile avendo riguardo alla data di pagamento, risultante dagli atti di causa, ed al tasso degli interessi legali e dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, costituenti fatti notori).

Cass. civ. n. 18942/2003

In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta «clausola di contenimento»), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione, e in ogni caso anche in relazione al merito, con la conseguenza che la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento è viziata da ultrapetizione.

Cass. civ. n. 10249/2003

In tema di determinazione del valore della controversia l'art. 10, secondo comma, c.p.c., secondo cui gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale, intende riferirsi, con elencazione esemplificativa e non tassativa, a tutti quegli elementi — siano essi accessori o meno della domanda — che hanno in comune la capacità di accrescersi durante il processo, sicché la richiesta del riconoscimento e della liquidazione del relativo diritto fino al soddisfo non incide sul valore della controversia. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha ritenuto corretta la decisione con cui il Presidente del tribunale aveva determinato, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., il compenso dovuto agli arbitri tenendo conto, ai fini del valore della controversia, soltanto delle pretese azionate con riferimento al momento della proposizione della domanda di arbitrato e non pure della richiesta di danni da ritardato pagamento con riferimento anche al tempo necessario allo svolgimento del giudizio arbitrale).

Cass. civ. n. 4638/2002

Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore (nella specie, rata di finanziamento), e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che l'eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda (nella specie, rapporto di finanziamento), comporta lo spostamento della competenza, in dipendenza del maggior valore dell'intero rapporto rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l'eccezione non sia stata proposta come mero mezzo di difesa, ma dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c.

Cass. civ. n. 15571/2001

In caso di proposizione cumulativa delle domande di risarcimento del danno e di rimborso delle spese relative all'accertamento tecnico preventivo senza indicazione di valore, non si ha superamento della competenza del giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 14 c.p.c., là dove l'attore formuli, nell'atto introduttivo ovvero al più tardi nel corso della prima udienza, clausola o riserva di contenimento, dichiarando cioè di contenere il valore complessivo delle domande entro i limiti di competenza del giudice adito. Diversamente, la clausola o riserva di contenimento riferita esclusivamente ad una sola delle domande proposte cumulativamente non vale ad evitare il superamento di competenza in questione, in quanto ciascuna di esse si presume, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., di valore uguale al limite massimo della competenza del giudice adito, sicché il cumulo ne comporta necessariamente il superamento.

Cass. civ. n. 14307/2001

Ai fini della determinazione del valore della causa nel caso in cui la domanda giudiziale abbia ad oggetto il mero accertamento della sussistenza del privilegio, occorre far riferimento all'ammontare del credito cui il privilegio accede, atteso che esso non vive separatamente dal credito ma necessariamente lo presuppone e lo segue. (Nel caso di specie la corte ha confermato la sentenza con la quale il tribunale, adito ai fini dell'accertamento della sussistenza del privilegio, ha ritenuto sussistente la sua competenza per valore sulla base del valore del credito cui la prelazione ineriva).

Cass. civ. n. 7757/1999

Ai fini della competenza per valore più domande devono essere sommate tra loro se proposte contro la stessa parte. È da escludere, pertanto, il cumulo tra la domanda di annullamento di una delibera assembleare (proposto contro il condominio) e quella di risarcimento dei danni proposta in proprio contro l'amministratore.

Cass. civ. n. 7695/1999

Ai fini della competenza per valore il cumulo delle domande, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., concerne soltanto l'ipotesi di più domande intese come pretese ben distinte tra loro, aventi ciascuna una propria individualità, mentre rimangono assorbite tutte quelle richieste che essendo formalmente proposte in via separata sono prive di autonomia, in quanto hanno carattere accessorio, conseguenziale o strumentale. (Fattispecie riguardante la domanda di regolamento di confini e di apposizione dei termini ed in via conseguenziale di abbattimento dell'attuale muretto divisorio fra proprietà contigue e di rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori).

Cass. civ. n. 5839/1999

Il principio del cumulo di domande ex art. 10 c.p.c. determina uno spostamento della competenza dal giudice adito al giudice superiore ove l'attore non dichiari di voler contenere l'intero petitum nei limiti della competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 1136/1999

Ai fini della determinazione della competenza per valore vanno cumulate, a norma dell'art. 10, secondo comma c.p.c., le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non anche le voci che configurino elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale) costituendo voci dell'unico “petitum” e non autonome domande non possono ritenersi, ove d'importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito e non possono pertanto portare al superamento di detta competenza in forza dell'indicato cumulo. Del pari, nel caso di domanda di risarcimento del danno di ammontare non specificato, con espressa richiesta di pagamento di rivalutazione e di interessi, non si è in presenza di una pluralità di domande bensì, attesa l'identità del titolo e della relativa natura giuridica, di un'unica domanda di risarcimento dei danni articolata in più voci illiquidate ed indeterminate, con conseguente inapplicabilità dell'art. 10 comma secondo c.p.c.

Cass. civ. n. 10379/1998

Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata dall'attore con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell'atto di citazione, non essendo questi ultimi computabili, a norma dell'art. 10 secondo comma c.p.c. per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, questa si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale.

Cass. civ. n. 8141/1998

In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il comma 2 dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato.

Cass. civ. n. 3597/1997

Poiché la competenza per valore del giudice è determinata dalla domanda (art. 10 c.p.c.), se questa è di competenza del giudice adito, ma la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro supera la competenza per valore del giudice che l'ha emessa, non vi è violazione di una norma sulla competenza, bensì della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Cass. civ. n. 4965/1995

Qualora l'attore unitamente alla domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte ad una scrittura privata di compravendita proponga domanda di accertamento della proprietà del bene venduto con detta scrittura, la competenza per valore si determina in base al cumulo delle due domande, una di natura personale, ai sensi dell'art. 12 c.p.c. e l'altra di natura reale immobiliare, ai sensi dell'art. 15 comma 1, in ragione della rendita catastale moltiplicata per il coefficiente di legge.

Cass. civ. n. 5779/1993

Ai fini della determinazione del valore della causa il giudice deve anche tenere conto, per una esigenza di economia processuale, delle modifiche e riduzioni della domanda ritualmente introdotte dall'attore nel corso del giudizio, quando queste riconducano la controversia nell'ambito della sua competenza, non ostandovi né il principio generale dell'art. 10 c.p.c., che, pur legando la determinazione del valore della causa alla domanda originaria, nulla dispone sugli effetti dei successivi mutamenti di questa domanda, né il principio dell'art. 5 dello stesso codice (la giurisdizione e la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda), che si riferisce solo a quelle situazioni extraprocessuali che la legge assume come fatti determinativi della competenza o della giurisdizione e non anche a quegli elementi intrinseci della domanda, né, infine, il principio della rilevabilità di ufficio della incompetenza per valore nel corso del giudizio di primo grado (art. 38 c.p.c.) che non implica affatto la necessità che il giudice declini la competenza su una domanda che, prima della decisione, sia stata ricondotta nei limiti della competenza del giudice adito e che solo a questo potrebbe, quindi, essere riproposta.

Cass. civ. n. 974/1990

In ipotesi di litisconsorzio facoltativo che si determina a seguito di domande connesse per il titolo che siano proposte con unico atto di citazione nei confronti di più convenuti non trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 10 c.p.c. — che prevede, ai fini della determinazione della competenza per valore, il cumulo delle domande proposte nello stesso processo nei confronti della medesima persona — ma il giudice adito, ove sia competente per valore in ordine ad alcuna delle domande, deve decidere anche in ordine a quelle di minor valore che sarebbero di competenza di un giudice inferiore, sempre che non ritenga che la riunione ritardi il processo (art. 103, cpv. c.p.c.).

Cass. civ. n. 5182/1989

Qualora, insieme con una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito, sia stata dall'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo ex art. 10 c.p.c., con spostamento della competenza al giudice superiore, non opera solo ove l'attore dichiari, in modo non equivoco, di voler contenere il valore di tale seconda domanda entro il predetto limite e cioè in una misura pari alla differenza fra questo ed il valore espressamente determinato dell'altra domanda.

Cass. civ. n. 2847/1980

Qualora nell'atto di citazione vengano richiesti, oltre al capitale, anche gli interessi legali, senza specificare se essi attengano o meno a periodo antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo del processo, deve ritenersi, in mancanza di prova circa la natura del debito e la sua esenzione dalla costituzione in mora ai fini degli interessi, che la domanda giudiziale costituisca, di per sé, atto di costituzione in mora e che gli interessi richiesti decorrano dalla notificazione della citazione. Ne consegue che, per la determinazione del valore della causa, deve tenersi conto solo della somma richiesta a titolo di capitale, non essendo computabili a tal fine gli interessi successivi alla notificazione dell'atto introduttivo del processo.

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