Cass. civ. n. 20802 del 25 luglio 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Art. 148 c.ass. - Decorrenza del termine in assenza di inoltro da parte dell'assicuratore della richiesta di integrazione della documentazione già inviata dall’assicurato - Proponibilità della domanda - Sussistenza - Fondamento.


L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 32919 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375

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