Cass. civ. n. 20806 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RISCOSSIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO Liquidazione della società - Interruzione del periodo d'imposta e necessità di autonoma dichiarazione - Insussistenza - Soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione - Liquidatore - Fondamento - Credito d'imposta - Idoneità alla manifestazione della volontà di pretesa del rimborso.


Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'IVA e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società continua ad essere un soggetto IVA distinto dai soci, sicché, tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione, è il liquidatore che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c, c.c., ragion per cui la sua dichiarazione che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata di pretendere la soddisfazione del credito stesso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 36385 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2487 com. 1 lett. C

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