Cass. civ. n. 20806 del 18 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RISCOSSIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO Liquidazione della società - Interruzione del periodo d'imposta e necessità di autonoma dichiarazione - Insussistenza - Soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione - Liquidatore - Fondamento - Credito d'imposta - Idoneità alla manifestazione della volontà di pretesa del rimborso.
Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'IVA e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società continua ad essere un soggetto IVA distinto dai soci, sicché, tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione, è il liquidatore che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c, c.c., ragion per cui la sua dichiarazione che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata di pretendere la soddisfazione del credito stesso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2487 com. 1 lett. C