Cass. civ. n. 20816 del 25 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Norma di natura sostanziale - Ambito di applicazione - Giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.


In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2746 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.
Legge 31/08/2022 num. 130 art. 6

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