Cass. civ. n. 2471 del 20 febbraio 2002
Testo massima n. 1
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e con la conseguente soppressione dell'ufficio del pretore, devono ritenersi attribuite al tribunale, ratione materiae, tutte le controversie “relative a rapporti di locazione”, ex art. 8, comma secondo, n. 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 3 della legge n. 535/1990), in esse ricomprese quelle concernenti gli oneri condominiali riferibili a rapporti di locazione (non devolute, alla cognizione del giudice di pace).
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