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Articolo 9 Codice di procedura civile — Competenza del tribunale

Articolo 9 Codice di procedura civile — Competenza del tribunale

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice . Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9279/2017

Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l’area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario. (Nella specie, relativa ad un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di pagare il canone demaniale per l’occupazione di un’area adiacente ad un corso d’acqua, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, cassando sul punto la sentenza impugnata, atteso che per la decisione della questione pregiudiziale attinente alla demanialità dell’area era necessaria un’indagine tecnica sulla pregressa inclusione della stessa nell’alveo del torrente).

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Cass. civ. n. 9198/2017

Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda “litis ingressum impediens”, concettualmente distinta dalla incompetenza.

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Cass. civ. n. 14369/2015

Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa, poiché la formulazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, facendo riferimento alle cause e ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario” si presta a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto tra l’amministratore e la società.

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Cass. civ. n. 10508/2015

La questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario.

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Cass. civ. n. 20931/2011

La competenza per l’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall’art. 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice “preavviso”, istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all’art. 9, comma 2, c.p.c., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.

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Cass. civ. n. 20157/2010

Spetta al giudice ordinario la controversia con cui il contribuente, accertata definitivamente dal giudice tributario la non debenza dell’INVIM versata all’Ufficio statale, titolare esclusivo del potere impositivo, chieda successivamente la condanna del Comune al pagamento della somma ricevuta dall’ente territoriale quale beneficiario del relativo gettito tributario, trovandosi l’immobile nel suo territorio.

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Cass. civ. n. 17502/2010

Anche a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario.

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Cass. civ. n. 15031/2009

Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. (Principio di diritto affermato d’ufficio dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., in riferimento all’opposizione all’esecuzione forzata intrapresa dal difensore antistatario della parte vittoriosa in giudizio per la riscossione delle somme trattenute dalla parte soccombente a titolo di ritenuta IRPEF sull’onorario).

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Cass. civ. n. 8155/2009

Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie agrarie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l’applicazione ovvero l’esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all’applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell’ipotesi in cui ne venga invocato dall’attore l’accertamento negativo.

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Cass. civ. n. 22943/2007

La non sottoponibilità a stima economica del diritto e in particolare dei diritti della personalità, mancando peraltro un’apposita norma che detti un criterio al riguardo, comporta l’indeterminabilità del valore della domanda e, quindi, l’applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale soltanto quando la domanda abbia ad oggetto l’accertamento del diritto come tale, a prescindere dalla richiesta di una somma di denaro; qualora, invece, l’accertamento del diritto della personalità viene richiesto con una domanda volta ad ottenere il risarcimento per equivalente delle conseguenze della sua lesione, la domanda è riconducibile all’ambito dell’art 14 c.p.c. e ai criteri di stima ivi indicati. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C., ritenendo sussistente la competenza per valore del giudice di pace, ha accolto l’istanza di regolamento proposta avverso la sentenza del tribunale che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni all’onore, alla reputazione personale e alla immagine professionale dell’attore, quantificati nella misura simbolica di un euro).

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Cass. civ. n. 18793/2007

Allorché in relazione a un contratto di affitto di fondo rustico, sia intervenuta una transazione, la competenza del giudice ordinario è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono in ordine alla sua esecuzione od a questioni connesse; ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione – dedotta al fine di escludere la prosecuzione del rapporto stesso – la competenza appartiene, ratione materiae, alla sezione specializzata agraria.

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Cass. civ. n. 2686/2007

In tema di Iva, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell’applicazione di un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata. La giurisdizione del giudice ordinario, peraltro, non attrae la domanda proposta dal soggetto passivo mediante la chiamata in causa dell’Amministrazione finanziaria, in quanto la stessa introduce una controversia relativa al rapporto d’imposta, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall’utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice).

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Cass. civ. n. 123/2007

In applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – il quale ha previsto l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio – è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni. La S.C., nell’affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l’interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l’assistenza sanitaria, non vi ricorre; ne consegue l’infondatezza della questione di costituzionalità, con riguardo agli artt. 25 e 102 Cost., non avendo la S.C. ritenuto superato il limite di non snaturare le materie attribuite alle commissioni tributarie, secondo il monito della Corte costituzionale nell’ordinanza n. 144 del 1998, tenuto conto della natura tributaria del contributo in questione.

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Cass. civ. n. 25031/2005

La devoluzione alla giurisdizione tributaria delle questioni attinenti alla debenza o meno della tassa di concessione governativa, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si estende anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, che siano state erroneamente proposte dinanzi alle commissioni tributarie, carenti di giurisdizione all’epoca della proposizione della domanda. Il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui l’art. 5 c.p.c. è espressione, rende infatti irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui esso comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo.

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Cass. civ. n. 14205/2005

In tema di riparto della competenza tra autorità giudiziaria in sede ordinaria e tribunali regionali delle acque pubbliche, in virtú dell’art. 140 lett. c), del r.d. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce a questi ultimi le controversie concernenti qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica, sussiste la competenza del giudice specializzato a conoscere della controversia instaurata da un Comune nei confronti di una società concessionaria di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica, allo scopo di ottenere il ripristino della fornitura gratuita di energia elettrica — competenza che si estende a tutte le domande accessorie proposte con l’atto introduttivo del giudizio (art. 31 c.p.c.) — in forza di una convenzione che richiama l’obbligo della convenuta di provvedere, ex art. 53 r.d. n. 1775 del 1933, a detta fornitura in favore dei Comuni rivieraschi, dato che, ai sensi dell’art. 10, primo comma, c.p.c., concernente la competenza per valore, ma espressione di un principio generale, valevole anche per quella per materia, la competenza va determinata avendo riguardo al tipo di rapporto posto dall’attore a base della domanda, afferendo, perciò, al merito della causa l’interpretazione della convenzione, al fine di stabilire se la promessa di assicurare la fornitura gratuita di energia elettrica sia stata determinata da uno spirito di liberalità.

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Cass. civ. n. 6418/2005

Il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorchè sia applicato in collegamento con il canone per l’erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000; soltanto dopo tale data esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto dell’art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell’art. 62 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell’abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta, atteso che la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione dell’utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, è rimasta immutata per i canoni relativi al periodo anteriore al 3 ottobre 2000.

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Cass. civ. n. 12412/2004

È devoluta alla competenza del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia in materia di imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile – imposte attribuite alla Regione nel cui territorio i beni dello Stato sono siti ai sensi degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e costituenti, pertanto, tributi «propri» delle Regioni -, giusta il disposto dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo originario, applicabile ratione temporis perché in vigore all’epoca di introduzione della causa. La tassativa previsione «tributi comunali e locali» della lettera h) di quest’ultima disposizione, dove la qualifica di «locale» riferita al tributo è enunciata in aggiunta a quella di «comunale» segue infatti il criterio discretivo desumibile dagli artt. 118 e 130 della Costituzione (nel testo anteriore alla riforma del Titolo V recata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che nei rispettivi primi commi distinguono Province, Comuni ed «altri enti locali» da una parte, dalla Regione, collocata in posizione sovraordinata (artt. 118, terzo comma, e 130, primo comma, Cost.); ciò trova conferma nella riformulazione del detto art. 2 del D.Lgs. n. 546 ad opera dell’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, sostituito il criterio di tassatività con quello generalizzato in materia di tributi (in senso ampio), assegna invece alla giurisdizione tributaria «i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali».

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Cass. civ. n. 10300/2004

Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, sia perché questi è competente soltanto per le cause relative a beni mobili, sia perché, a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c. ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale.

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Cass. civ. n. 3343/2004

La controversia fra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate al fisco a titolo di ritenuta d’acconto non detratta dagli importi erogati al secondo, esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, per difetto degli elementi caratteristici propri della giurisdizione stessa, ed è devoluta a quella del giudice ordinario, diversamente dalla controversia relativa alla pretesa del sostituto al rimborso, da parte dell’ufficio finanziario, di versamenti asseritamente non dovuti ovvero alla legittimità della ritenuta d’acconto. Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che il sostituto, successivamente alla domanda di rivalsa, abbia inoltrato al fisco istanza di rimborso dei versamenti eseguiti a titolo di ritenuta, trattandosi di vicenda non incidente sulla giurisdizione (art. 5 c.p.c.), ferma restando, in caso di introduzione del giudizio tributario avverso il rigetto (anche implicito) della richiesta di restituzione, la possibilità, per il giudice ordinario, di sospendere il processo (art. 295 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 6774/2003

Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di Iva sugli spettacoli ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell’art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l’intera area del contenzioso tributario, ciò indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga – o meno – riscossa insieme all’imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui l’art. 5 c.p.c. è espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui esso comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Né, nella materia de qua, interferisce la disciplina di cui all’art. 38 D.P.R. n. 640 del 1972, che disciplina i ricorsi amministrativi contro gli atti relativi all’applicazione dell’imposta sugli spettacoli, atteso che l’art. 39 dello stesso D.P.R. n. 640, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1994, consente al contribuente l’esperimento dell’azione giudiziaria, anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo.

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Cass. civ. n. 3599/2003

È devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia in materia di tasse automobilistiche, giusta il disposto e dell’art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, applicabile ratione temporis, prima della sua novellazione ad opera dell’art. 12, comma secondo, legge n. 448 del 2001, (che ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie a «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie»), in considerazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.

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Cass. civ. n. 13775/2002

Con riferimento al canone per l’erogazione dell’acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestà impositiva, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne deriva che la cognizione delle relative controversie spetta al giudice ordinario, secondo i normali criteri di collegamento ed, in particolare, delle regole proprie della competenza per valore, con l’ulteriore implicazione che, quando la competenza appartenga al giudice di pace e si tratti di controversie aventi valore non superiore a due milioni di lire, la sentenza deve ritenersi pronunziata secondo equità ed è ricorribile in cassazione per violazione delle norme processuali (art. 360, primo comma, nn. 1, 2 e 4 c.p.c.), nonché ai sensi del n. 5 del citato art. 360, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella d’inesistenza della motivazione (ossia quando questa debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi), mentre la censura di violazione della legge sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.) è consentita soltanto in caso d’inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie.

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Cass. civ. n. 13757/2002

Il materia di procedimento civile esecutivo, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 16 c.p.c. operata dell’art. 51 del D.Lgs. n. 51 del 1998, a partire dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del citato D.Lgs. n. 51 del 1998) il tribunale è l’unico ufficio competente per materia in tema di esecuzione forzata, non avendo il giudice di pace – analogamente alla limitazione al riguardo già valevole, per scelta legislativa, per il giudice conciliatore – competenza in materia di esecuzione.

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Cass. civ. n. 2471/2002

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e con la conseguente soppressione dell’ufficio del pretore, devono ritenersi attribuite al tribunale, ratione materiae, tutte le controversie “relative a rapporti di locazione”, ex art. 8, comma secondo, n. 3, c.p.c. (come sostituito dall’art. 3 della legge n. 535/1990), in esse ricomprese quelle concernenti gli oneri condominiali riferibili a rapporti di locazione (non devolute, alla cognizione del giudice di pace).

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Cass. civ. n. 9451/2000

L’indeterminabilità del valore della causa va intesa in senso obiettivo, con esclusione dei casi in cui il giudice per ragioni contingenti non riesce a determinare il valore. Consegue che non si versa in ipotesi di causa indeterminabile quando l’oggetto della controversia, seppure di valutazione economica difficile, è comunque suscettibile di valutazione da parte del giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle risultanze degli atti. (La Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui si sosteneva l’indeterminabilità del valore con riferimento ad una domanda di risarcimento per danno biologico).

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Cass. civ. n. 1094/1997

Perché possa aversi una controversia tributaria, come tale rimessa alla competenza delle commissioni tributarie o, in difetto, a quella per materia del tribunale ex art. 9, secondo comma, c.p.c., non è sufficiente che l’attore metta in discussione con la propria domanda l’esistenza delle condizioni da cui la legge fa dipendere il suo assoggettamento ad una determinata pretesa fiscale, ma occorre anche che detta domanda sia rivolta nei confronti dell’ente impositore che quella pretesa ha avanzato. Pertanto, non può parlarsi di controversia tributaria, ai fini della competenza, quando l’attore si limiti a formulare nei confronti di un soggetto terzo una domanda volta a riversare su quest’ultimo le conseguenze economiche del suo assoggettamento alla pretesa dell’amministrazione finanziaria, senza però convenire in giudizio l’amministrazione medesima, costituendo in una causa siffatta oggetto del giudizio, non già il rapporto tributario, bensì unicamente il diverso rapporto in base al quale il soggetto passivo della pretesa tributaria pretende di rivalersi nei riguardi del terzo.

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Cass. civ. n. 2106/1994

Poiché la causa è di valore indeterminabile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 9 c.p.c., solo quando l’oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica, e non anche quando può essere determinato dal giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge, non può considerarsi indeterminabile il valore della domanda di riduzione in pristino della situazione dei luoghi atteso che questa, come, in genere, ogni domanda che ha per oggetto un obbligo di fare, dà luogo ad una azione riconducibile, in mancanza di una specifica disciplina, a quelle mobiliari previste dall’art. 14 c.p.c., ed il cui valore può pertanto essere determinato in base alla somma indicata dall’attore o deve, in mancanza, essere presunto nei limiti della competenza del giudice adito, non ammettendosi la contestazione di cui all’art. 14, secondo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 12366/1993

Le cause relative allo stato delle persone – riservate, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, c.p.c., alla competenza del tribunale – sono solo quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell’individuo nella sua veste di cittadino e di soggetto di diritti personali nell’ambito della comunità civile e di quella familiare, con conseguente esclusione delle controversie relative alla qualità di erede (rilevante, nella specie, ai fini della legittimazione passiva in ordine a crediti relativi a pregressi rapporti di lavoro con il de cuius).

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Cass. civ. n. 1615/1969

Se una questione di stato è proposta dinanzi ad un giudice diverso da quello competente, indicato nell’art. 9, secondo comma, c.p.c., dovrà applicarsi il principio di ordine generale dell’art. 34 dello stesso codice, per cui il giudice adito non potrà deciderla incidenter tantum, rientrando la questione di stato tra quelle questioni pregiudiziali che, per legge, non possono decidersi che con effetto di giudicato. Eccezioni al sistema, per particolari esigenze, possono essere stabilite soltanto dalla legge, come ad es. l’art. 79 della legge consolare 15 agosto 1868, n. 1030, e l’art. 450 c.p. Esula, pertanto, dalla giurisdizione della Corte dei conti il potere di decidere, sia pure in via incidentale, le questioni di stato delle persone.

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