Cass. civ. n. 497 del 18 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Le imbarcazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 990 del 1969 sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati.

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