Cass. civ. n. 20862 del 25 luglio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - CHIUSURA - BILANCIO FINALE - OPPOSIZIONI Riparti parziali - Immediata impugnabilità - Sussistenza - Modalità.


In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5769 del 2001

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 213 com. 3
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 261

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