Cass. civ. n. 20862 del 25 luglio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - CHIUSURA - BILANCIO FINALE - OPPOSIZIONI Riparti parziali - Immediata impugnabilità - Sussistenza - Modalità.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 213 com. 3
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 261