Cass. civ. n. 13366 del 1 dicembre 1999
Testo massima n. 1
L'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, stipulata dall'ente organizzatore di una gara motociclistica, copre anche la responsabilità derivante dai danni commessi dagli arbitri e dagli ufficiali di gara. Questi ultimi pertanto, in qualità di «soggetti assicurati», non possono beneficiare dell'assicurazione per i danni da essi stessi subiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica operata dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142.