Cass. civ. n. 20877 del 26 luglio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Sospensione dell'esecutività della sentenza del CNF - Istanza contenuta nel ricorso alle Sezioni unite - Ammissibilità - Fondamento.


L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso la stessa, alle Sezioni unite della Corte di cassazione, purché abbia una propria autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni unite possano sospendere l'esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 6967 del 2017

Normativa correlata

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6

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